Statuto A.IT.A. Regione Lombardia Associazione Italiana Afasici ODV

Titolo I – Denominazione, sede, durata

Articolo 1. È costituita l’associazione A.IT.A. Regione Lombardia Associazione Italiana Afasici ODV in sigla A.IT.A. Regione Lombardia ODV. L’associazione è democratica, aconfessionale, apartitica e vi possono aderire tutte le persone affette da afasia e tutte le persone fisiche che vogliono condividere e perseguire i suoi scopi. L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento allo scopo indicato nel successivo art. 4 del presente statuto, operando senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati/e. L’Associazione si configura quale Associazione di volontariato e adotta la qualifica ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3. La durata dell’Associazione è stata stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Titolo II – Scopi

Articolo 4. L’associazione opera senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e da qualsiasi confessione religiosa.
Ha carattere regionale e fa proprie le finalità di A.IT.A. Federazione (Associazioni Italiane Afasici Federazione) Organismo a carattere nazionale, al quale aderisce.
Persegue, principalmente, i seguenti scopi:

  1. promuovere e tutelare gli interessi delle persone colpite da disturbi centrali del linguaggio (afasia) e delle loro famiglie per tutti i problemi nascenti e dipendenti dalla disabilità con particolare riferimento al reinserimento nella vita sociale;
  2. promuovere i contatti fra le persone afasiche, le loro famiglie e il loro ambiente, e organizzare incontri e seminari per le famiglie;
  3. sollecitare un costante e intenso interessamento nei confronti delle persone afasiche, delle loro famiglie e dei loro assistenti;
  4. sollecitare il miglioramento dell’assistenza socio-sanitaria delle persone afasiche.
  5. promuovere presso le Istituzioni e la Collettività la conoscenza del deficit afasico e dei problemi delle famiglie colpite;
  6. incoraggiare e sollecitare la creazione di organismi pubblici e di volontariato preposti a prendersi cura delle persone afasiche ; stipulare convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche e di volontariato, cooperative e associazioni per il conseguimento dei fini statutari;
  7. fornire servizi di informazione di carattere sanitario circa le risorse esistenti sul territorio nazionale per la rieducazione delle persone afasiche.
  8. contribuire alla promozione della ricerca scientifica sulla afasia con sovvenzioni dirette;
  9. organizzare corsi rivolti a soggetti affetti da afasia, organizzare altresì conferenze, seminari, giornate di studio, utilizzando tutti i mezzi di informazione e propaganda; (questo elenco è enunciativo e non limitativo)
  10. instaurare rapporti con le Istituzioni e le categorie professionali interessate alla gestione socio-sanitaria dell’individuo afasico.

Questo elenco è enunciativo e non limitativo.
Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/ 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

  1. lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
  3. lett. u) beneficienza.

L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
L’Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l’Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 5. Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall’art. 8 del D.Lgs. 117/2017.
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  2. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l’Assemblea dei soci disponga di non destinare all’attivo sociale.

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutariamente prevista ai fini di esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.
Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’Assemblea ordinaria dei soci deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Dal bilancio annuale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli otto giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Ciascun socio ha diritto di visionare i bilanci consuntivi approvati dall’Assemblea. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6.I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
È possibile avvalersi di lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi nei limiti previsti all’art.33 D. Lgs. 117/2017.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo III – Soci

Articolo 7. L’iscrizione all’Associazione è aperta ai pazienti afasici, ai loro familiari, a volontari, agli studiosi dell’afasia e a persone o Enti comunque interessati ai problemi delle persone afasiche. Si diventa soci, dopo accettazione del Consiglio Direttivo e versando la quota sociale annua.
Tra gli iscritti all’Associazione la maggioranza deve essere costituita da Soci afasici o loro parenti.

Articolo 8. I Soci componenti l’Assemblea vengono così suddivisi: Soci fondatori, Soci effettivi, Soci sostenitori e Soci onorari.
Sono Soci fondatori le persone che hanno costituito l’Associazione. Sono Soci effettivi le persone fisiche che aderiscono all’Associazione, accettandone in toto lo spirito e le finalità, previo versamento della quota di adesione e previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo provvederà all’esame delle domande di iscrizione pervenute e potrà rifiutare l’iscrizione dei nuovi soci, con decisione motivata, informando l’interessato.
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei soci sostenitori e dei soci onorari su proposta motivata di un socio dell’associazione.
Sono Soci sostenitori le persone fisiche, Enti o Associazioni che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell’Associazione, contribuiscono con donazioni, lasciti e finanziamenti a titolo gratuito o a fondo perduto per incrementare l’attività della Associazione.
Sono Soci onorari, tali nominati dal Consiglio, le persone fisiche, Enti o Associazioni che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell’Associazione, intendono tuttavia appoggiarne lo spirito e le finalità o hanno reso particolari e significativi servizi all’Associazione. L’Associazione è tenuta ad avere un elenco aggiornato di tutti i Soci nonché le schede di richiesta di iscrizione.

Articolo 9. Tutti i soci hanno diritto di:

  1. partecipare all’assemblea;
  2. conoscere ed approvare i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli obiettivi sociali;
  3. consultare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
  4. elettorato passivo ed attivo all’interno dell’Associazione;
  5. voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
  6. dare le dimissioni in qualsiasi momento;
  7. rivolgersi per iscritto agli organi della Associazione Regionale di appartenenza, ricevendone risposta scritta;
  8. ricevere le pubblicazioni sociali;
  9. partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalle sezioni;
  10. accedere a tutto il materiale divulgativo raccolto e prodotto dall’A.IT.A. Regione Lombardia ODV e dalla FEDERAZIONE, previo accordo con i responsabili della segreteria.

I soci sono obbligati a:

  1. svolgere le attività preventivamente concordate;
  2. mantenere un comportamento conforme agli obiettivi sociali e ai valori dell’Associazione;
  3. corrispondere puntualmente la quota associativa;
  4. rispettare lo Statuto e i regolamenti;
  5. evitare qualsiasi atto o azione, diretti e indiretti, che possano arrecare ingiusto danno morale o materiale all’A.IT.A. Regione Lombardia ODV;
  6. denunciare agli organi associativi competenti qualsiasi fatto, atto o notizia di cui siano venuti a conoscenza che possa in qualche modo ledere moralmente o materialmente, in maniera diretta o indiretta;
  7. collaborare con l’Associazione regionale, a qualsiasi livello, ciascuno secondo la propria potenzialità e professionalità, per il raggiungimento dei fini associativi, ed agire per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone afasiche.

L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 10. Il Consiglio Direttivo fissa l’ammontare della quota sociale minima annuale uguale per tutti i Soci. L’Associazione rilascia all’interessato una ricevuta che attesta l’avvenuto versamento.

Articolo 11. I soci cessano di appartenere all’Associazione per:

  1. decesso;
  2. dimissione volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio direttivo;
  3. decadenza per mancato pagamento della quota sociale annuale, su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota;
  4. esclusione per persistente violazione degli obblighi statutari, rilevata dal Consiglio direttivo che delibera il provvedimento di esclusione, con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei probiviri, il quale si riunisce nei 30 giorni successivi alla convocazione e si esprime sul provvedimento in via definitiva.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La perdita della qualifica di socio comporta l’automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all’interno dell’Associazione.

Titolo IV – Ordinamento e amministrazione

Articolo 12. Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Collegio dei Probiviri;
  4. L’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
  5. L’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
  6. Il Presidente Onorario.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini. Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Le cariche associative hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate per la durata massima di tre mandati consecutivi, salvo quanto riportato nel Regolamento Interno. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Articolo 13. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. L’Assemblea è il massimo organo deliberante. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  1. deliberare sugli indirizzi generali dell’Associazione;
  2. approvare il bilancio annuale consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  3. approvare il bilancio sociale, in caso di raggiungimento delle soglie di legge, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  4. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  5. eleggere e revocare il Collegio dei probiviri;
  6. eleggere il Presidente Onorario;
  7. decidere la nomina di un organo di controllo e provvedere alla stessa, nonché alla sua eventuale revoca;
  8. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  9. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  10. deliberare sull’esclusione degli associati;
  11. ratificare l’entità della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
  12. approvare eventuali regolamenti interni;
  13. deliberare su ogni argomento sottopostole dal Consiglio direttivo o in merito ad altri argomenti di sua competenza per previsione di legge.

Partecipano all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a misure disciplinari impeditive dell’esercizio del voto. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. L’assemblea è convocata dal/la Presidente, in via ordinaria almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, qualora lo richieda il/la Presidente o un terzo dei soci.
La convocazione dell’Assemblea dei soci è fatta mediante comunicazione scritta (posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, l’assemblea è validamente riunita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.
Le assemblee sono presiedute dal/la Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea prima dell’inizio dei lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall’Assemblea. Il segretario redige il verbale dell’Assemblea, firmato dal/la Presidente e dal segretario stesso.
È compito dell’Assemblea straordinaria:

  1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 14. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da quattro a otto, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di tre volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  1. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  2. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  3. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione;
  5. nominare il Responsabile attività delle persone afasiche e collegamento fra i volontari, il Rappresentante delle persone afasiche e il Componente Tecnico (Logopedista);
  6. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
  7. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  8. decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
  9. deliberare la convocazione dell’Assemblea;
  10. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  11. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
  12. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
  13. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  14. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  15. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione;
  16. autorizzare la costituzione di Sezioni legate al territorio nell’ambito della Regione e verificare le iniziative assunte dalle stesse nel corso della loro attività.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e del registro dei volontari e svolge le mansioni a queste delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Il Tesoriere provvede alla predisposizione del bilancio di esercizio consuntivo, tiene i libri contabili e conserva la documentazione contabile, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Il Responsabile attività delle Persone Afasiche e collegamento fra i Volontari provvede a tenere i rapporti fra i Volontari per, sostituzioni ,avvicendamento e problematiche riguardanti le persone afasiche ed i loro familiari; assicura la presenza in sede di almeno uno dei due Volontari previsti nei turni giornalieri, tiene i rapporti con il Componente Tecnico al fine di migliorare ed armonizzare l’attività giornaliera dei Volontari nelle riunioni in sede con le persone afasiche; propone, organizza, in collaborazione con i Volontari e, se occorre, col supporto del Tesoriere, uscite di Gruppi di Soci (persone afasiche e familiari) a carattere culturale e di svago.
Il Rappresentante delle Persone Afasiche ha il compito di apportare, nell’ambito del Consiglio Direttivo, le proprie esperienze e quelle dei familiari e di dare suggerimenti al fine di migliorare l’attività svolta dall’Associazione ed in particolare dai Volontari.
Il Consiglio Direttivo, qualora non venisse eletto alcun Componente Tecnico, deciderà sull’opportunità/necessità di disporre di un Logopedista, che ha il compito di formare i volontari con aggiornamenti periodici, indirizzare e coordinare l’attività dei volontari nello svolgimento del lavoro quotidiano con le persone afasiche. Ha infine il compito di interagire con i familiari di persone afasiche in caso di necessità.

Articolo 15.Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  • firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  • curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  • convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
  • In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, nominato all’interno del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

    Articolo 16.Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti regolarmente dall’Assemblea nell’ambito dei Soci regolarmente iscritti. Esso elegge al suo interno il Presidente.
    Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie all’interno dell’Associazione e delle sue componenti. La decisione emessa è inappellabile e viene emessa ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

    Articolo 17.I soci potranno procedere alla nomina di un Presidente Onorario, anche non membro del Consiglio Direttivo, che abbia acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione. Il Presidente Onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio Direttivo e decadrà, oltre che per dimissioni, con la scadenza del Consiglio. Il Presidente Onorario potrà essere invitato dal Presidente o da altro Consigliere, a partecipare sia alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ma potrà esprimere pareri in merito alle delibere che verranno assunte.

    Articolo 18.L’Organo di controllo è nominato dall’Assemblea per volontà dei soci, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all’art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore.
    L’Organo di Controllo è composto da uno o tre membri nominati dall’Assemblea, scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro ai sensi dell’articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
    I membri dell’Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Ad essi si applica l’articolo 2399 del codice civile.
    L’Organo di controllo:

    • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
    • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.
    • Nell’espletamento delle proprie funzioni l’Organo di Controllo può partecipare alle riunioni degli organi dell’Associazione, con funzioni consultive.Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

      Articolo 19.L’Associazione è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro qualora superi per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

      Articolo 20.L’esercizio della Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno. La Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

      Articolo 21.Per meglio disciplinare il funzionamento interno e programmare le iniziative possono essere redatti appositi regolamenti interni per meglio disciplinare l’organizzazione dell’Associazione e il regolare svolgimento delle sue attività, oltre che per trattare specifiche questioni non riportate nel presente statuto. Il Consiglio direttivo redige i regolamenti e li sottopone per l’approvazione alla prima assemblea ordinaria.
      Al fine di corrispondere con maggiore funzionalità alle esigenze degli utenti associati, possono essere costituite nell’ambito del territorio regionale, previo consenso del Consiglio Direttivo regionale, Sezioni Territoriali dell’A.IT.A. Regione Lombardia ODV.

      Articolo 22.Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno il settantacinque percento degli associati, previo parere positivo del Consiglio Direttivo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore con fini analoghi che siano individuati dall’Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio direttivo compirà gli atti necessari per la destinazione del saldo di cassa e del patrimonio eventualmente residuo.

      Articolo 23.Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.